Fortitudo-Pesaro, il giudice sportivo omologa il risultato e invia gli atti alla Procura Federale

Credit: Ciamillo & Castoria
Credit: Ciamillo & Castoria

Respinto il ricorso della Fortitudo

LAVOROPIU’ BOLOGNA. Il Giudice Sportivo Nazionale,
rilevato che la Società FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SRL, ai sensi dell’art. 94,
2° comma del Regolamento di Giustizia ha preannunciato istanza avverso al risultato della
gara in epigrafe attraverso apposita sottoscrizione del capitano della squadra in calce al
referto di gara;
tenuto conto che l’istanza, unitamente ai motivi, è regolarmente pervenuta a questo Giudice
Sportivo Nazionale entro le ore 12 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara;
rilevato che l’istanza seppur proposta irritualmente “ex art. 94 ed in alternativa ex art. 93 R.G”
si considera incardinata proceduralmente ai sensi dell’art. 94, essendo attivata dal
proponente con la firma in calce al referto;
letta l’istanza della Società FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SRL che contestava
la regolarità della posizione, nella gara in epigrafe, dell’atleta Justin Devaughn Robinson in
forza di presunte violazioni da parte della Società VL Pallacanestro Pesaro dei protocolli
sanitari per il contenimento dell’emergenza da COVID-19 della Federazione Italiana
Pallacanestro (di seguito “Protocolli COVID”);
richiesti, a seguito dell’istanza e per mero scrupolo di completezza documentale, alla Società
VL Pallacanestro Pesaro, documenti ed informazioni circa lo stato sanitario dell’atleta Justin
Devaughn Robinson;
considerato però che non è prevista nei protocolli COVID della Federazione Italiana
Pallacanestro alcuna sanzione specifica per la violazione degli stessi e che tanto meno nulla è
riportato in materia di omologazione delle gare;
ritenuto peraltro che non sia corretto ed equo assimilare la violazione di un protocollo
sanitario al non rispetto delle regole inerenti al tesseramento e/o alla tipologia dello stesso,
anche in forza del divieto di “analogia in malam partem”;
tenuto conto che, tutto quanto ciò premesso, questo Giudice non ritiene né necessario né
possibile procedere ad alcuna valutazione di merito dei fatti addotti dal ricorrente e
comunque documentati dalla controparte;
visti gli artt. 18 e 49 R.G.

PQM
Respinge l’istanza ex art. 94 R.G. perché nei Protocolli COVID federali non è prevista alcuna
previsione specifica in materia di omologazione delle gare in caso di violazione degli stessi.
Omologa la gara FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SRL – VL Pallacanestro Pesaro
con il risultato finale della gara sul campo 77-79
Trasferisce gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in merito ad eventuali
violazioni dei Protocolli COVID da parte della Società VL Pallacanestro Pesaro e/o di suoi
tesserati [art. 18 RG,art. 49 RG].

Fonte: Ufficio Stampa FIP.