Primo DPCM del Governo Draghi: le norme per sport e spettacoli dal 6 marzo al 6 aprile

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM firmato ieri dal premier Draghi, che sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile

Questo scrive Bolognabasket: E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM firmato ieri dal premier Draghi, che sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile.
Poche le novità per quel che riguarda lo sport e gli spettacoli.

Per lo sport, restano sempre permessi gli eventi “di preminente interesse nazionale”, in tutte le quattro fasce di rischio, da bianca a rossa. Per la zona rossa restano consentiti solo quelli organizzati dalle federazioni, e non dagli enti di promozione sportiva.
Per quanto riguarda gli allenamenti dei vari sport amatoriali, in zona rossa è consentita solo attività sportiva individuale, per la quale non è previsto l’uso di mascherina. Nessuna novità sostanziale rispetto ai DPCM precedenti.

ZONA GIALLA
Art. 17
Attivita’ motoria e attivita’ sportiva

1. E’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria
all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche’ comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita’ salvo che sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti.
2. Sono sospese le attivita’ di palestre, piscine, centri natatori,
centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle
attivita’ di piscine e palestre, l’attivita’ sportiva di base e
l’attivita’ motoria in genere svolte all’aperto presso centri e
circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto
delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun
assembramento, in conformita’ con le linee guida emanate dall’Ufficio
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che e’ interdetto l’uso di spogliatoi interni a
detti circoli; sono altresi’ consentite le attivita’ di palestre,
piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e per le attivita’ riabilitative o terapeutiche; sono
consentite le attivita’ dei centri di riabilitazione, nonche’ quelle
dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente
al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto difesa,
sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida vigenti.
3. Fatto salvo quanto previsto all’art. 18, comma 1, in ordine agli
eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo
svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento dell’Autorita’ delegata in materia di sport, e’
sospeso. Sono altresi’ sospese l’attivita’ sportiva dilettantistica
di base, le scuole e l’attivita’ formativa di avviamento relative
agli sport di contatto nonche’ tutte le gare, le competizioni e le
attivita’ connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere
ludico-amatoriale.

Per la ZONA ARANCIONE non sono previsti articoli specifici, pertanto valgono le disposizioni relative alla zona gialla.

ZONA ROSSA
Art. 41
Attivita’ motoria e attivita’ sportiva

1. Tutte le attivita’ previste dall’art. 17, commi 2 e 3, anche se
svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresi’
sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di
promozione sportiva.
2. E’ consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in
prossimita’ della propria abitazione purche’ comunque nel rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’
altresi’ consentito lo svolgimento di attivita’ sportiva
esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Per gli spettacoli (cinema, teatri, e potenzialmente eventi sportivi), c’è una apertura dal 27 marzo in ZONA GIALLA, con il limite di 400 persone all’aperto e 200 al chiuso, oltre ovviamente ai vari protocolli di sicurezza già noti.

Art. 15
Spettacoli aperti al pubblico

1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali
o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,
sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche
all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati
e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il
personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente
conviventi. La capienza consentita non puo’ essere superiore al 25
per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero
massimo di spettatori non puo’ essere superiore a 400 per spettacoli
all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola
sala.
2. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e
27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del
Ministro della salute, nonche’ dei protocolli o delle linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida
nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di
settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio
2020.
3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e’
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente
articolo.