Il Giudice Sportivo Nazionale sul ritiro della Kleb Ferrara

Il Giudice Sportivo Nazionale sul ritiro della Kleb Ferrara

Il comunicato ufficiale sulla rinuncia al campionato di A2 della Kleb Ferrara

Comunicato Ufficiale n. 463 del 3 marzo 2023
Giudice Sportivo Nazionale n. 126

Trasmissione atti, da parte del Settore Agonistico, relativamente alla rinuncia della società Kleb Basket Ferrara (cod. FIP 052478) alla partecipazione al Campionato di serie A2 Maschile per la stagione sportiva 2022 – 2023.

Il Giudice Sportivo Nazionale

ricevuta dal Settore Agonistico la comunicazione del 3 marzo 2023 relativa alla rinuncia della società Kleb Basket Ferrara (cod. FIP 052478) alla prosecuzione della partecipazione al Campionato di A2 Maschile per la stagione sportiva 2022 – 2023;

considerato che tale rinuncia è stata comunicata in data 3 marzo 2023, durante lo svolgimento del Campionato, ma prima del termine della prima fase;

considerato, quanto disposto dall’art. 17 comma 3 R.E. Gare in ordine alla rinuncia durante la prima fase del Campionato;

P.Q.M.

dichiara la società Kleb Basket Ferrara (cod. FIP 052478) rinunciataria alla partecipazione al Campionato di A2 Maschile per la stagione sportiva 2022 – 2023 conservando il diritto di iscriversi ai campionati a libera partecipazione;

annulla l’omologazione di tutte le partite sin qui disputate come previsto dal citato articolo 17 comma 3 R.E. Gare;

infligge un’ammenda di 30.000,00 pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art.56 comma 3a R.G.;

infligge altresì all’Amministratore Unico sig. Marco Miozzi il provvedimento di inibizione per mesi 3 fino al 3 giugno 2023 così come previsto dall’art.44 R.G.;

trasmette gli atti al Comitato Regionale Emilia Romagna per i provvedimenti di competenza;

dispone altresì la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi
dell’art. 21 R.E. Tess e dell’art.56 comma 3 R.G.;

non si assumono ulteriori provvedimenti.

F.to Andrea Tavazza
Giudice Sportivo Nazionale