ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10309 del 2021, proposto da Asd Tam Tam Basketball, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Federazione Italiana Pallacanestro –F.I.P.-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Juvecaserta Academy, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento del Presidente della FIP del 24.9.2021; b) del Regolamento Esecutivo Gare vigente in particolare art. 51 comma 2; c) delle Disposizioni N. 10309/2021 REG.RIC. Organizzative Annuali vigenti punto 51.4.; d) ove e per quanto lesivo del
Regolamento Esecutivo Tesseramento vigente art. 26; e) ove e per quanto lesivo
dell’art. 1 del D.L. 19.8.2003 n. 220, convertito in L. 17 ottobre 2003, n. 280; f) ove e per quanto lesivo dell’art. 1 comma 369 della L. 27.12.2017 n. 205; e) del provvedimento a firma del Presidente del Comitato Regionale della Campania che ha comunicato la mancata adesione delle altre società iscritte al campionato Under 17 maschile al fine di consentire l’iscrizione in deroga della società TAM TAM; f) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale se ed in quanto lesivo che ci si riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi aggiunti nonché per l’accertamento in via incidentale, ex art. 8 c.p.a., del diritto della ricorrente di poter
validamente iscriversi e partecipare al campionato di Eccellenza Under 17.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro –F.I.P.-;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso presenta profili di inammissibilità avuto riguardo alla pregiudiziale sportiva;
che analoghe questioni sono state prospettate dalla ricorrente nel ricorso rg. 12678/2019 ed anche in detta sede proposte senza il previo esperimento della pregiudiziale sportiva;
che il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto dedotto con ordinanza n. 7185/2019 in ordine alla sussistenza di detta pregiudiziale di cui al d.l. 220/2003;
N. 10309/2021 REG.RIC.
che la stessa giurisprudenza citata dalla ricorrente ha statuito che “il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di
giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive” (così (T.A.R. Lazio – Roma, 1^, 24.01.2018, n.889);
che la citata sentenza del Tar Lazio I ter n. 2191/2019 riguardava una diversa ipotesi nella quale la ricorrente era soggetto estraneo all’ordinamento federale, non affiliata né tesserata, e non è quindi applicabile alla controversia sub judice;
che l’atto impugnato di cui si chiede la sospensione è conforme alle disposizioni interne di cui al Regolamento Esecutivo Gare ed alle Disposizioni Organizzative Annuali vigenti, che si impugnano in parte qua con argomenti già proposti nel citato ricorso rg. 12678/2019 e che, pertanto, la sospensione delle regole vigenti, peraltro in sede cautelare e provvisoria, per un’unica associazione, creerebbe una situazione di disparità di trattamento, atteso che sulle previsioni che la ricorrente vorrebbe vedere disapplicate è fondato l’intero sistema federale giovanile di gare a cui si sono adeguate tutte le altre squadre;
che le spese di fase devono seguire la soccombenza ed essere liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la richiesta misura cautelare.
Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare a favore della Federazione intimata, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00).
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Anna Maria Verlegia, Consigliere Estensore
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