Penalizzazione Varese, i punti della memoria difensiva del club

Penalizzazione Varese, i punti della memoria difensiva del club

La Pallacanestro Varese ha ovviamente presentato regolare memoria difensiva, e da questa possiamo desumere quella che è stata la strategia del club

La FIP ha pubblicato le motivazioni che hanno portato il Tribunale Federale a penalizzare di 16 punti nel campionato in corso la Pallacanestro Varese e ad inibire per tre anni il presidente Marco Vittorelli.

La Pallacanestro Varese ha ovviamente presentato regolare memoria difensiva, e da questa possiamo desumere quella che è stata la strategia del club.

a) L’accordo del 23 luglio 2021 tra società e giocatore viene denominato “Annex of the agreement for early termination of contract”. Secondo la Pallacanestro Varese questo atto sarebbe stata un’iniziativa personale del GM Andrea Conti, in carica sino al mese di ottobre, all’insaputa del club.

Un atto peraltro oltre la procura stessa affidata al dirigente, che aveva un limite di 30.000 euro (80.000 l’accordo).

Il Tribunale Federale poi farà notare: «(La società) Non ha mai posto in essere alcun tipo di impugnazione o contestazione, né mai ha agito nei suoi confronti (di Andrea Conti) per la asserita sottrazione e/o distruzione di documenti, né per il presunto abuso del contenuto della procura e dei limiti di impegno economico ivi indicati».

b) Come mai la Pallacanestro Varese, che si ritiene all’oscure dell’accordo, sostiene la prima rata da 10.000 euro in data 31 luglio 2021? La società indica come in data 29 luglio 2021 “Varese nel Cuore RC arl”, socio di maggioranza, abbia effettuato un pagamento non a Milenko Tepic ma in favore della “GPK Sports Management Ltd” in virtù di un non meglio precisato Scouting Services Agreement del 28.07.2021.

Questa la considerazione del Tribunale Federale: «Si ritiene la suddetta circostanza così come rappresentata dalla difesa dei deferiti, irrilevante ai fini della dimostrazione del mancato pagamento della prima rata del debito, limitandosi il Tribunale a sottolineare come sia stato lo stesso Tepic, come risulta dal BAT, ad aver dichiarato di aver ricevuto solamente la prima rata di € 10.000,00».

c) Il club sostiene di non aver quindi avuto alcuna evidenza contabile di pendenze verso Milenko Tepic prima del BAT di ottobre 2022, quindi successivamente alla dichiarazione resa alla ComTeC (maggio 2022);

d) Milenko Tepic al momento dell’accordo con era più tesserato FIP, quiondi non esisteva “pendenza nei confronti di tesserati”.

Questa la considerazione del Tribunale Federale:  «il Tribunale ritiene che l’eccezione non sia meritevole di pregio, essendo di tutta evidenza che l’obbligazione era sorta – ovviamente – in costanza di tesseramento, a nulla rilevando che solo successivamente il giocatore avesse ottenuto il nulla osta al trasferimento e fosse andato a giocare all’estero».