Dal 31 agosto operativo il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Dal 31 agosto operativo il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Sport e Salute, che gestirà il Registro per conto del Dipartimento per lo Sport, ha predisposto una nuova piattaforma

Dal 31 agosto è operativo, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito, Registro) che deve assolvere alle funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, come disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro dalla vigente normativa.

Sport e Salute, che gestirà il Registro per conto del Dipartimento per lo Sport, ha predisposto una nuova piattaforma accessibile all’indirizzo web registro.sportesalute.eu, nella quale sono state introdotte nuove funzionalità al fine di semplificare e ampliare i servizi a favore degli Organismi Sportivi e delle Associazioni e Società sportive.

Si precisa che i dati già comunicati al precedente Registro delle associazioni e società dilettantistiche non devono formare oggetto di nuova comunicazione, salvo ovviamente per variazioni e aggiornamenti, in quanto sempre a decorrere dal 31 agosto 2022, come prevede l’articolo 12 del citato decreto legislativo n.39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Ai sensi del Regolamento UE 679/16, tutti i dati personali comunicati saranno utilizzati ai fini della gestione del Registro per l’assolvimento degli obblighi istituzionali.

Nelle more della predisposizione da parte del Dipartimento per lo Sport del regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro come dispone il comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 39, sarà cura della scrivente Federazione dare la necessaria e tempestiva informazione in merito a modalità di accesso, caricamento e consultazione del Registro, non appena riceveremo istruzioni dal Dipartimento, anche mediante opportune pubblicazioni sul proprio sito istituzionale.