Consiglio Federale, approvata proposta LNP per modifica al regolamento dei Procuratori sportivi

Consiglio Federale, approvata proposta LNP per modifica al regolamento dei Procuratori sportivi

Su istanza principale di LNP, il Consiglio Federale ha modificato l’art. 8 del Regolamento Procuratori Sportivi

Nel corso dell’ultimo Consiglio Federale FIP, è stata approvata la proposta avanzata da Lega Nazionale Pallacanestro di modifica al Regolamento dei Procuratori Sportivi. Con l’obiettivo di  riconoscere il ruolo degli stessi anche quali intermediari, e conseguentemente prevedere la suddivisione della provvigione al 50% tra lavoratore sportivo e Società.
L’intesa è stata raggiunta con la condivisione di tutte le Associazioni di categoria da una parte (GIBA, USAP, Associazione dei Dirigenti Sportivi ed Associazione degli Agenti e Procuratori Sportivi) e le leghe LNP ed LBF (LegaBasket Femminile).
La modifica rappresenta un adeguamento, anche per il mondo della LNP, alla riforma dello sport ed in particolare al decreto 37 del 28.02.2021 ed al Regolamento CONI. In attesa che il CONI stesso vada ad eliminare qualsiasi distinzione tra “prestazione sportiva professionale” e “dilettantistica”. A risolvere anche la dicotomia tra agente sportivo e procuratore sportivo.
All’interno del mondo della pallacanestro esiste ancora la distinzione tra gli Agenti Sportivi (il cui titolo è riconosciuto dal CONI) che possono rappresentare un atleta o allenatore professionista, ed i Procuratori Sportivi (la cui abilitazione è riconosciuta dalla FIP) che possono assistere solo atleti o allenatori dilettanti.
Su istanza principale di LNP, il Consiglio Federale ha modificato l’art. 8 del Regolamento Procuratori Sportivi prevedendo la possibilità per il procuratore sportivo, previo l’esplicito consenso delle parti, di rappresentare contemporaneamente sia un individuo (atleta o allenatore) che la Società acquirente nella medesima transazione.
In caso di mandato plurimo, il corrispettivo che viene liberamente convenuto tra le parti, preliminarmente alla trattativa, può essere ripartito al 50%.