Primo DPCM del Governo Draghi: le norme per sport e spettacoli dal 6 marzo al 6 aprile

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM firmato ieri dal premier Draghi, che sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile

Questo scrive Bolognabasket: E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM firmato ieri dal premier Draghi, che sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile.

Poche le novità per quel che riguarda lo sport e gli spettacoli.


Per lo sport, restano sempre permessi gli eventi "di preminente interesse nazionale", in tutte le quattro fasce di rischio, da bianca a rossa. Per la zona rossa restano consentiti solo quelli organizzati dalle federazioni, e non dagli enti di promozione sportiva.

Per quanto riguarda gli allenamenti dei vari sport amatoriali, in zona rossa è consentita solo attività sportiva individuale, per la quale non è previsto l’uso di mascherina. Nessuna novità sostanziale rispetto ai DPCM precedenti.


ZONA GIALLA

Art. 17

Attivita’ motoria e attivita’ sportiva


1. E’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria

all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove

accessibili, purche’ comunque nel rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva

e di almeno un metro per ogni altra attivita’ salvo che sia

necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone

non completamente autosufficienti.

2. Sono sospese le attivita’ di palestre, piscine, centri natatori,

centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle

attivita’ di piscine e palestre, l’attivita’ sportiva di base e

l’attivita’ motoria in genere svolte all’aperto presso centri e

circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto

delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun

assembramento, in conformita’ con le linee guida emanate dall’Ufficio

per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),

con la prescrizione che e’ interdetto l’uso di spogliatoi interni a

detti circoli; sono altresi’ consentite le attivita’ di palestre,

piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per

l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di

assistenza e per le attivita’ riabilitative o terapeutiche; sono

consentite le attivita’ dei centri di riabilitazione, nonche’ quelle

dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente

al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto difesa,

sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei

protocolli e delle linee guida vigenti.

3. Fatto salvo quanto previsto all’art. 18, comma 1, in ordine agli

eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo

svolgimento degli sport di contatto, come individuati con

provvedimento dell’Autorita’ delegata in materia di sport, e’

sospeso. Sono altresi’ sospese l’attivita’ sportiva dilettantistica

di base, le scuole e l’attivita’ formativa di avviamento relative

agli sport di contatto nonche’ tutte le gare, le competizioni e le

attivita’ connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere

ludico-amatoriale.


Per la ZONA ARANCIONE non sono previsti articoli specifici, pertanto valgono le disposizioni relative alla zona gialla.


ZONA ROSSA

Art. 41

Attivita’ motoria e attivita’ sportiva


1. Tutte le attivita’ previste dall’art. 17, commi 2 e 3, anche se

svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresi’

sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di

promozione sportiva.

2. E’ consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in

prossimita’ della propria abitazione purche’ comunque nel rispetto

della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo

di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’

altresi’ consentito lo svolgimento di attivita’ sportiva

esclusivamente all’aperto e in forma individuale.


Per gli spettacoli (cinema, teatri, e potenzialmente eventi sportivi), c’è una apertura dal 27 marzo in ZONA GIALLA, con il limite di 400 persone all’aperto e 200 al chiuso, oltre ovviamente ai vari protocolli di sicurezza già noti.


Art. 15

Spettacoli aperti al pubblico


1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,

sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali

o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli

spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,

sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche

all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati

e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto

della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il

personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente

conviventi. La capienza consentita non puo’ essere superiore al 25

per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero

massimo di spettatori non puo’ essere superiore a 400 per spettacoli

all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola

sala.

2. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e

27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del

Ministro della salute, nonche’ dei protocolli o delle linee guida

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di

riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle

Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome

nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida

nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di

settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio

2020.

3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e’

possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente

articolo.


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