Staff Mantova, arriva la stangata dopo la gara con Verona: il presidente Negri inibito per 18 mesi
Dopo i fatti di gara-2 tra Verona e Mantova, è arrivato il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo Nazionale. Inibizione di mesi 18, sino al 10 novembre 2023, per il presidente di Mantova Adriano Negri
Dopo i fatti di gara-2 tra Verona e Mantova, è arrivato il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo Nazionale. Inibizione di mesi 18, sino al 10 novembre 2023, per il presidente di Mantova Adriano Negri.
ADRIANO NEGRI (Presidente STAFF MANTOVA). Inibizione per mesi 18 – fino al 10 novembre 2023 – per comportamento plateale non regolamentare, offensivo, aggressivo e violento nei confronti degli arbitri in quanto, a fine gara, entrava nel terreno di gioco e dopo aver rovesciato volontariamente una bottiglietta d’acqua sul tavolo degli ufficiali di campo, bagnando il rapporto dell’osservatore arbitrale, seppur trattenuto a stento dall’addetto agli arbitri della Società ospitante (a cui peraltro nella foga rompeva pure il cinturino dell’orologio), offendeva gravemente e ripetutamente gli arbitri e colpiva, da dietro, con un calcio violento alla tibia il secondo arbitro. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della recidiva reiterata e specifica, delle aggravanti specifiche (della carica di presidente ricoperta, dell’aver cagionato danni a persone e di aver agito per motivi futili) e della riduzione delle attività federali e sociali tra una stagione sportiva e la successiva che avrebbe reso meno afflittiva qualsiasi sanzione di portata minore (10 mesi come pena base per i diversi comportamenti (offensivo, plateale, aggressivo e violento) in continuazione+ la metà (5 mesi) per la recidiva reiterata e specifica + altri 3 mesi per le aggravanti specifiche sussistenti) Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per indagare su eventuali e ulteriori comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti dallo stesso NEGRI successivamente ai fatti descritti dagli arbitri e oggetto di questo provvedimento.
[Art. 33.1/1b, 33.1/1c, 33.1/1d 33.2a, 35.1c rec 24.2b 21.5a 21.5b 21.5d].