Giudice Sportivo: inammissibile l’istanza presentata dalla Pallacanestro Cantù

Rigettato il ricorso della Pallacanestro Cantù

S. BERNARDO CANTÙ. Il Giudice Sportivo Nazionale, rilevato che la Società Pall. Cantù, ai sensi dell’art. 94 del Regolamento di Giustizia ha preannunciato istanza avverso al risultato della gara in oggetto, attraverso apposita sottoscrizione del capitano della squadra in calce al referto di gara;


tenuto conto che l’istanza, unitamente ai motivi, è regolarmente pervenuta a questo Giudice Sportivo Nazionale entro le ore 12 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara;


letta l’istanza della Società Pall. Cantù che contestava l’erronea attribuzione del punteggio di un canestro a proprio vantaggio, adducendo una violazione da parte degli arbitri del Regolamento FIBA sull’utilizzo dell’Instant

Replay System, nello specifico del punto F.2.2. Relativo all’assenza di “prove visive chiare e conclusive”, elemento

fondante della revisione tramite la visione delle immagini per la correzione della prima decisione arbitrale;


ritenuto che la revisione della decisione arbitrale attraverso lo strumento dell’Instant Replay deve essere in toto assimilata a qualsiasi decisione presa durante lo svolgimento della gara e che pertanto anche in essa, revisione, possano emergere errori tecnici da parte degli arbitri;


visto l’art. 94 comma 4° che reputa inammissibili le istanze “fondate su presunti errori tecnici degli arbitri …. ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all’altra”


P.Q.M.


Dichiara inammissibile l’istanza presentata dalla Società Pall. Cantù avverso il risultato della gara in epigrafe.

Omologa la gara con il risultato finale della gara Pall. Cantù – Aquila Basket Trento 75 – 76 [art. 94 RG].


Fonte: FIP.

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